Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:
– provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;
– provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
– indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
– indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
– provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;
– provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
– indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
– indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973, salvo particolari soggetti esclusi – es. imprese agricole, agenzie di viaggio, ecc.). NB la scadenza originaria è al 16/05 e slitta in quanto cade di giorno festivo. Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica per i titolari di partita IVA, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita IVA.