RITENUTE SU PROVVIGIONI AGENTI E INDENNITA’ CESSAZIONE DI RAPPORTI

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:- provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;- provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973, salvo particolari soggetti esclusi – es. imprese agricole, agenzie di viaggio, ecc.). NB la scadenza originaria è al 16/05 e slitta in quanto cade di giorno festivo. Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica per i titolari di partita IVA, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita IVA.

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RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ABITUALE, OCCASIONALE, DIRITTI D’AUTORE E SIMILI

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:- compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale;- compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 25,82 corrisposti da enti non commerciali);- compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;- cessione di diritti d’autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatari;- diritti e opere dell’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate;- compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia;- compensi a stranieri per brevetti e diritti d’autore;- partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali;- compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo.
Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973). NB la scadenza originaria è al 16/05 e slitta in quanto cade di giorno festivo. Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica per i titolari di partita IVA, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita IVA.

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RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a: – salari, stipendi, pensioni, ecc.; – prestazione fondi pensione; – mance dei croupiers; – emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr); – pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive; – compensi ai soci lavoratori di cooperative; – rendite vitalizie a tempo determinato; – compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità; – altri assegni periodici di cui all’art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986; – indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche; – borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale; – redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società; – collaborazioni a giornali, riviste ecc.; – distributori a domicilio di giornali; – indennità di fine rapporto ed equipollenti.
Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973). NB la scadenza originaria è al 16/05 e slitta in quanto cade di giorno festivo. Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

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SOGGETTI TRIMESTRALI SPECIALI ART. 74 – VERSAMENTO IVA

Termine ultimo per liquidazione e versamento dell’IVA relativa al 1° trimestre dell’anno. Sono tenute all’adempimento le Imprese in regime IVA trimestrale di cui all’articolo 74 D.P.R. 633/1972. NB la scadenza originaria è al 16/05 e slitta in quanto cade di giorno festivo. Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

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VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS

Scade oggi il termine per:- il versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e dei dirigenti di competenza del mese precedente;- il versamento del contributo INPS , gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto e sulle provvigioni per vendite a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatorie.
Sono tenuti all’adempimento i datori di lavoro che abbiano corrisposto retribuzioni nel mese precedente e i committenti nel caso di contributi relativi alla gestione separata. NB la scadenza originaria è al 16/05 e slitta in quanto cade di giorno festivo. I contributi devono essere versati a mezzo modello F24 le cui causali indicano il tipo di contribuzione che si intende versare. Il modello F24 si utilizza per esporre le somme a debito o a credito delle aziende nei confronti di: Regioni, Ministero delle Finanze, Inail, Enpals, Inps. Pertanto, consente di utilizzare immediatamente i crediti maturati nel periodo compensandoli con i debiti alle diverse amministrazioni. I crediti nei confronti dell’Inps possono essere compensati entro un massimo di 12 mesi, oltre i quali il rimborso del credito residuo va richiesto alla sede competente. Il mancato versamento entro i termini previsti delle somme dovute a saldo delle denunce mensili presentate espone l’azienda, oltre alle conseguenze penali in tema di illecito, all’attivazione di un sistema di recupero coattivo del credito a mezzo notifica di avviso bonario e successiva cartolarizzazione del credito stesso.

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ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: REGISTRAZIONI CONTABILI

Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 250.000 devono annotare nel prospetto approvato con D.M. 11/02/1997, opportunamente integrato,  l’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. Sono tenute all’adempimento le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 25, comma 1 L. n. 133/1999 (comprese le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco) che hanno effettualo l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. 16/12/1991 n. 398.
 

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FATTURAZIONE DIFFERITA

Termine ultimo per l’emissione e la registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. Sono tenuti all’adempimento imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA.

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FATTURE DI MODESTO VALORE

Termine ultimo per registrare in un unico documento riepilogativo tutte le fatture emesse nel mese di aprile 2015, di importo inferiore a Euro 300,00. Sono tenuti all’adempimento i professionisti, le imprese e altri enti. Le fatture di valore inferiore ai 300,00 euro vanno entro oggi registrate nel relativo registro; Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore ad euro 300,00 può essere annotato con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.

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REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Termine ultimo per la registrazione nel registro dei corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali sono stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale. Sono tenuti all’adempimento i commercianti al minuto e i soggetti assimilati.

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RAVVEDIMENTO SPRINT OMESSI VERSAMENTI DI IMPOSTE E RITENUTE

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 aprile 2015 usufruendo della riduzione della sanzione in misura pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo. Sono tenuti all’adempimento i soggetti obbligati ai versamenti unitari. Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica. Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo (oltre agli interessi legali), a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l’autore ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Gli interessi, per i sostituti d’imposta, vanno cumulati all’imposta.

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